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Mobilità Studentesca Individuale

L’Istituto accoglie ragazzi stranieri partecipanti a programmi internazionali di mobilità studentesca. Collabora con associazioni interculturali, come l’Associazione Onlus AFS Intercultura, e con la Rete Distrettuale delle Istituzioni scolastiche Venezia orientale ed è attento anche alle esperienze di nostri allievi in scuole estere.
È in contatto da alcuni anni con l’Istituto Saint Ignatius di Adelaide, con cui effettua scambi che coinvolgono sia i docenti che gli studenti e le loro famiglie.
Per offrire agli allievi che intendono compiere un percorso di studi all’estero la migliore garanzia di riuscita, l’Istituto ha adottato il seguente

PROTOCOLLO PER I PERIODI DI STUDI ALL’ESTERO

PRIMA DELLA PARTENZA

L’allievo
– L’allievo che sta progettando di trascorrere una parte, più o meno lunga, dell’anno scolastico in una scuola
all’estero è tenuto a informarne quanto prima i propri insegnanti e in particolare il coordinatore di classe.
– L’allievo si attiva, eventualmente chiedendo il supporto dei docenti, nella compilazione dei formulari e nella raccolta dei documenti scolastici richiesti dalla scuola ospitante, avendo cura di inserire informazioni sulle discipline insegnate, sui sistemi di valutazione, sul corso di studi effettuato fino a quel momento, corredato di materie e valutazione dell’anno scolastico precedente.

Il Consiglio di classe
– Individua un docente di riferimento (tutor e/o coordinatore) con cui lo studente si terrà in contatto durante
la sua permanenza all’estero.
– Concorda con lo studente i contenuti essenziali e le competenze da acquisire, per ogni singola disciplina, per
un proficuo e sereno reinserimento nella classe al momento del rientro.

DURANTE LA PERMANENZA ALL’ESTERO

L’allievo
– Mantiene un impegno serio in tutte le fasi dell’esperienza.
– Tiene i contatti con il tutor a cadenze regolari.
– Relaziona periodicamente in modo chiaro e circostanziato su: materie studiate nella scuola ospitante e motivi della scelta del piano di studi; metodi di verifica e valutazione; rapporto tra insegnanti e studenti; attività extracurricolari.
– La famiglia dell’allievo è invitata a mantenere i contatti con i docenti attraverso periodici colloqui, utili al monitoraggio dell’esperienza.

Il tutor
– Tiene i contatti con lo studente e con la sua famiglia in Italia.
– Raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai contenuti disciplinari previsti.
– Aggiorna i colleghi del Consiglio di classe sull’esperienza in atto.
– Cura l’acquisizione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo studente.

REINSERIMENTO DOPO L’ESPERIENZA ALL’ESTERO

L’allievo
– Incontra al più presto i propri docenti e consegna la certificazione rilasciata dalla scuola ospitante.
– Si prepara, seguendo le indicazioni del Consiglio di classe, al colloquio di reinserimento sulle discipline "della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera” (CM 236, 1999).
– Illustra l’esperienza e il percorso di studi effettuato durante il colloquio di reinserimento.

Il Consiglio di classe
– Stabilisce, nei giorni successivi al rientro dello studente, la calendarizzazione di un colloquio di reinserimento
(con eventuali prove di verifica) sulle discipline “della classe non frequentata in Italia, non comprese nel pia‐
no degli studi compiuti presso la scuola estera” (CM 236, 1999).
– Prevede l’eventuale partecipazione dell’allievo a corsi estivi organizzati dalla scuola.
– Recepisce la certificazione rilasciata dalla scuola estera.
– Accerta la preparazione dello studente attraverso il colloquio di reinserimento, che si terrà prima dell’inizio dell’anno scolastico (per chi rientrasse da un’esperienza annuale).
– Stabilisce modalità e tempi del recupero e delle eventuali prove integrative, che vengono fissate entro il mese di dicembre (o, comunque, entro il primo quadrimestre) per permettere allo studente di recuperare i contenuti irrinunciabili di apprendimento, fondamentali per il reinserimento e il prosieguo degli studi.
– Utilizza la certificazione estera e l’esito delle eventuali prove integrative per giungere ad una “valutazione globale” dell’esperienza, calcolare la fascia di livello per media conseguita e attribuire il credito scolastico
– Certifica, oltre alle competenze linguistiche e curriculari, anche quelle competenze acquisite nel corso dell’esperienza all’estero relative alla mediazione umana e culturale che possono entrare a pieno titolo nel portfolio dello studente europeo.
– Riconosce la validità dell’esperienza ai fini del PCTO.
– Delibera la riammissione dell’allievo.

ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI
Il credito scolastico per per i periodi trascorsi all'estero che hanno determinato la non effettuazione dello scrutinio finale viene determinato nella fase di valutazione del Primo quadrimestre successivo al rientro: tale credito viene attribuito in base alla media tra gli esiti finali del precedente anno scolastico e gli esiti di tale primo quadrimestre, maggiorata fino a un massimo di 0,5 punti (attribuiti dal consiglio di classe al termine del colloquio di reinserimento).

ASSEGNAZIONE CREDITO FORMATIVO
Il credito formativo viene attribuito anche in base alla relazione della scuola ospitante, secondo il criterio che viene adottato per le altre iniziative già riconosciute dall’Istituto. “Sulla base dell’esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l’inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.” (CM 236, 1999)

LA SEGRETERIA DIDATTICA
– Inserisce sul registro in corrispondenza del nominativo dello studente la seguente dicitura: “studente in mobilità internazionale individuale per l’intero anno scolastico” (oppure, per i soggiorni di durata inferiore all’anno, “studente in mobilità internazionale individuale dal gg/mm/aa al gg/mm/aa”)
– Raccoglie tutte le comunicazioni pervenute via posta, fax, email e le inoltra al Tutor/Coordinatore del CdC/Referente per gli Scambi/Coordinatore di Classe/Dirigente.

La Nota MIUR 843/2013 prevede traduzione e legalizzazione dei documenti solo nel caso lo studente all’estero acquisisca UN TITOLO DI STUDIO: [...] “A riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di studio nell’Istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013”. Si sottolinea infatti che “è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’Istituto straniero e presentata dall’alunno per
arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo”.