L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
Compiti e funzioni
Il Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Il Dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. Compete al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale (D.Lgs 165/2001, art.25; Legge n.107/2015).
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni immobili.
(C.C.N.L. 2006/2009, Tabella A, profili di area del personale ATA)
Gli Organi Collegiali: Il Collegio dei docenti, Il Consiglio d’Istituto, Il Comitato di Valutazione, il Consiglio di classe
Il Collegio dei docenti
- Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
- Il Collegio dei docenti:
- elabora il Pof dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e favorendo il coordinamento interdisciplinare. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- propone il piano annuale delle attività dei docenti;
- propone il piano annuale di formazione e aggiornamento dei docenti;
- delibera l’approvazione dei Progetti dell’Istituto; delibera l’adesione al PON;
- formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe;
- adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione.
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto;
- elegge, nel suo seno, due dei docenti che fanno parte del Comitato di valutazione;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute.
- Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
- Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
- Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico.
(D.Lgs. n.297/1994, Legge n.107/2015)
Il Consiglio di Istituto
1.Il Consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti: il Dirigente scolastico, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori, 4 degli alunni.
2. Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Può essere eletto anche un vice presidente.
3. Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e uno studente. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede, il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
4. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
5. Il Consiglio di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
7.Il Consiglio di Istituto:
- indice le elezioni dei consigli di classe e quelle della componente studentesca all’interno del Consiglio medesimo;
- sceglie un genitore, un alunno ed un docente quali componenti del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti;
- approva il Piano triennale dell’Offerta Formativa;
- approva il Programma annuale, le successive modifiche ed il Conto consuntivo;
- approva la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, associative e ricreative di particolare interesse educativo;
- approva le iniziative dirette all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- interviene nell’attività negoziale dell’istituto (accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili; adesione a reti di scuole e consorzi; partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; contratti di sponsorizzazione; contratti di locazione di immobili; utilizzazione di locali, beni o siti informatici da parte di soggetti terzi; individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del D.I. n.44/2001; partecipazione a progetti internazionali).
8. La giunta esecutiva predispone il programma annuale ed il conto consuntivo e prepara i lavori del Consiglio d’Istituto.
(D.Lgs. n.297/ 1994, D.P.R. n. 275/1999 D.I. n. 44/2001, Legge n.107/2015)
Il Consiglio di classe
1.Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti.
2. Le funzioni di coordinatore del consiglio sono attribuite dal dirigente a uno dei docenti .
3. Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
4. I Consigli di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente scolastico oppure dal docente coordinatore; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
(D.Lgs. n.297/1994)
Il coordinatore di classe costituisce un punto di riferimento per alunni, genitori e insegnanti.
Le sue funzioni sono:
promuovere e coordinare la realizzazione della programmazione didattica ed educativa;
mantenere i contatti con il Dirigente scolastico e con i referenti dei vari progetti;
coordinare le varie iniziative di classe;
curare le convocazioni dei genitori degli allievi;
adoperarsi alla realizzazione di tutti i progetti nei quali è coinvolta la classe
costituire punto di riferimento per allievi, genitori e colleghi del consiglio di classe;
compilare la scheda di rilevazione infra - quadrimestrale;
presiedere il Consiglio di classe in assenza del Dirigente scolastico.
In sede di scrutinio finale:
sovrintende la redazione dei giudizi di non ammissione alla classe successiva;
nelle classi del triennio supporta il controllo dei documenti prodotti per l’assegnazione del credito formativo;
nelle classi quinte sovrintende la redazione dei giudizi di ammissione o di non ammissione all’Esame di Stato.
Il Comitato di valutazione
1.Presso ogni istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal Dirigente, che ne è il presidente, da tre docenti - due eletti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto - un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti, un componente esterno individuato dall’USR .
3.Il Comitato dura in carica tre anni.
4.Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, tenendo conto:
della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
5.Il Comitato di valutazione esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. A tal fine è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor.
6.Il Comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
7.Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
D.Lgs. n.297/1994, Legge 107/2015)
Altri Organi di coordinamento delle attività didattiche: i Dipartimenti disciplinari, le Funzioni strumentali
I Dipartimenti disciplinari
I dipartimenti disciplinari costituiscono un’articolazione del Collegio dei docenti. In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:
concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico;
proporre le attività di formazione/aggiornamento in servizio;
comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni,
proporre le attività extracurricolari.
Durante le riunioni di dipartimento, i docenti:
discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze;
definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline;
propongono il numero di prove di verifica scritte e/o orali;
definiscono, eventualmente, programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni con disabilità, BES e DSA;
rivedono i criteri e le griglie di valutazione degli apprendimenti;
individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali;
programmano prove parallele intermedie e finali;
programmano i test d'ingresso per le classi;
formulano eventuali proposte di revisione del Piano dell'Offerta Formativa;
formulano proposte di eventuali corsi di aggiornamento/formazione;
redigono liste di materiali che possono essere utili per laboratori;
propongono l'acquisto di libri utili per la didattica.
Compito dei dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero, la valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo e l’acquisto di materiale utile per la didattica.
Le Funzioni strumentali
I docenti incaricati di Funzione strumentale si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione.
I docenti F.S. vengono designati con delibera del Collegio dei docenti, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali; la loro azione è indirizzata a garantire la realizzazione del POF e il suo arricchimento anche in relazione con enti e istituzioni esterne.
I docenti F.S. cooperano con il DS, i suoi collaboratori, i coordinatori di classe, i Responsabili di plesso, realizzano iniziative perseguendo le finalità dichiarate nel POF.
(C.C.N.L. 2006/2009, art.33)


